La Storia in Toscana dell’Aria compressa siamo noi...

Sicurezza e controlli

CNC Machine Operator and industrial engineer typing fabrication program for cutting

Sicurezza e controlli

SALI supporta i suoi clienti per effettuare gli adempimenti richiesti dalle vigenti normative in materia di aria compressa, in particolare offre un valido affiancamento nella compilazione delle “Dichiarazione d’impianto”, obbligatorie per tutti gli impianti di capacità complessiva superiore a 50 litri.

Effettuiamo anche la compilazione della documentazione Inail e la relazione tecnica per l'immatricolazione degli impianti.

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Norme e leggi per la produzione di aria compressa e suoi accessori

  1. MANUTENZIONE E SICUREZZA: Dlgs 81/08 e successive modifiche Dlgs 106/09 - Obbligo di manutenzione e controlli
  2. RECIPIENTI A PRESSIONE: DM 329/04 attuativo del Dlg 93/2000 che recepisce la 97/23/CE PED - Messa in servizio e successive verifiche 2.1 - NUOVA DIRETTIVA EUROPEA 2014/68/UE (FGAS)
  3. ESSICCATORI: DM 147/2006 - Obbligo libretto impianto essiccatori frigoriferi - inquinamento da gas freon ; DPR 43/2012 - Obbligo di registrazione apparecchiature contenti freon
  4. SCARICO DELLE CONDENSE DEI COMPRESSORI - Divieto di scarico diretto in fogna DL 3 Aprile 2006 N° 152
  5. QUALITÀ DELL'ARIA - NORMA ISO 8573-1

1) DLGS 81/08

La regolare manutenzione di attrezzature e impianti è tra le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ed è utile ai fini di prevenzione contemplate nell'art 15 Tit 1 dell'Dlgs 81/08. Per assicurare la continuità dei requisiti di sicurezza, è richiesto al datore di lavoro, di prestare attenzione alle attrezzature mediante una serie di procedure:
  • controllo preliminare
  • accertamento che la messa in opera del mantenimento dei macchinari sia fedele ai manuali d'uso e alle indicazioni date del fornitore
  • supervisione di un’idonea installazione
  • ispezione dopo ogni montaggio.
Nel dettaglio vi preghiamo di visionare: articolo 15 punto z: regolare manutenzione ambiente ed attrezzature; articolo 71 punto 4.2: idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisisti di sicurezza; articolo 71 punto 8 b: interventi e controlli periodici; articolo 71 punto 8 c: soggetti preposti al controllo; articolo 71 punto 9: i risultati dei controlli devono essere documentate; articolo 71 punto 11: verifiche periodiche. L'informazione completa e costantemente aggiornata è scaricabile dal sito INAIL, dove potete riscontrare linee e normative in materia di sicurezza. L'apparato sanzionatorio previsto dal Dlgs 81/08 è stato rivisto dal Dlgs 106/09 e le violazioni sono di carattere penale (arresto e ammenda): la sottoscrizione di un contratto di manutenzione, tutela e dà garanzie in questo senso.

2) DM 329/04

PED: SALA COMPRESSORI I recipienti in pressione, i serbatoi e i recipienti semplici, sono sottoposti al decreto DM 329/2004, attuativo del DL 93 del 25.02.2000 che recepisce la CE 97/23 PED. La disposizione si occupa delle attrezzature a pressione con pressione PS, press massima ammissibile superiore a 0,5 bar, quindi, tranne per alcune poche eccezioni, fa riferimento a tutti i compressori ed i serbatoi. Il decreto prevede la dichiarazione di messa in atto recipiente in pressione, tutte le volte che siamo in presenza di:
  • impianti nuovi
  • impianti modificati ( con l'inserimento di nuovi componenti)
  • impianti traslocati
I moduli per rispettare quanto enunciato sono scaricabili dal sito INAIL e sono da presentare in originale, completi di marca da bollo da 16 euro.
Chi deve fare la dichiarazione di messa in servizio? La denuncia di messa in servizio è a carico di chi utilizza l'impianto, ed è da presentare all'INAIL.
Elenco documenti:
  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: si tratta di un documento con cui ci si assume la responsabilità di aver controllato che i lavori siano stati portati avanti in conformità alle specifiche dei costruttori
  • richiesta di verifica messa in servizio: si chiede all'ente INAIL di procedere ad una ispezione sull'impianto
  • relazione tecnica con schema dell'impianto
Tutti i modelli per la dichiarazione di messa in servizio (ed eventuale successiva richiesta di verifica) si trovano e sono scaricabili dal sito INAIL. Non esiste un formato standard per la relazione tecnica, la legge sottolinea solo che deve essere eseguita da una persona competente in materia che sia uno studio tecnico esterno o il responsabile della sicurezza dell'azienda. Il fornitore dell'impianto è tenuto a fornire: la certificazione CE, i libretti per i serbatoi, i certificati di collaudo valvole, i disegni, il manuale uso e manutenzione con le istruzioni per il montaggio dell'impianto, ma non è di sua competenza la denuncia di messa in servizio e neppure la relazione tecnica. Ci teniamo a precisare che, a prescindere da chi svolge le pratiche PED, queste vanno sempre firmate dall'utilizzatore dell'impianto; la responsabilità civile e penale di un impianto rimane dell'utente. Servizio di consulenza per la messa in servizio Proponiamo servizi di consulenza per le pratiche e possiamo svolgere la relazione tecnica per conto vostro. Per un preventivo personalizzato scrivere a colap@colapcompressori.it Tabelle riassuntive (aggiornate secondo disposizioni AUSL del 03/06/2015*): RECIPIENTE SEMPLICE CE 2009/105 (ex 87/404) ps = pressione in bar V = volume in litri: tabella-1-sicurezza-controlli Serbatoio/Vessel CE 97/23 PED tabella-2-sicurezza-controlli
* in giallo sono evidenziati i casi più comuni Le nuove disposizioni AUSL, in materia di verifiche periodiche in data 03/06/2015, prevedono che i serbatoi siano dispensati da una verifica periodica solo se non soggetti a fenomeni di corrosione interna; pertanto: il serbatoio standard verniciato esternamente di colore azzurro, all'interno non è trattato quindi è soggetto a corrosione; il serbatoio zincato, sia esternamente che internamente, non subisce una corrosione.

Vecchie valvole di sicurezza

Per quanto riguarda le valvole di sicurezza dei serbatoi, quest'ultime vanno verificate da AUSL con la stessa periodicità del serbatoio che sono preposte a proteggere. Comunque è buona norma, visti anche i loro costi non esorbitanti, sostituirle ogni 3/4 anni: la protezione sarà così garantita.

Altri soggetti preposti per le verifiche

La 329 da le responsabilità dell'utente dell'impianto e cita dei "soggetti preposti" al controllo senza dichiarare in maniera chiara chi siano: per questo i controlli da parte di AUSL sono partiti in ritardo rispetto al termine 12.02.2005, entro il quale tutti gli utenti possessori di impianti in pressione nuovi o traslocati, avrebbero dovuto richiedere la messa in servizio ad ISPESL. ISPESL (oggi assorbito da INAIL) in quanto ente tecnico è eletto alla verifica messa in servizio e AUSL è l'ente nominato alla verifica periodica dell'impianto (prove a caldo, prove idrauliche, verifiche degli spessori). Con il D.M. dell'11 aprile 2011 è stata stabilita una disciplina per le modalità delle verifiche periodiche; AUSL o INAIL potranno avvalersi di soggetti pubblici o privati che siano qualificati allo svolgimento delle verifiche. Trovate tutti i soggetti abilitati per le verifiche a questo link.

Servizio di manutenzione programmata

Un contratto di manutenzione è capace di dettare una periodicità delle manutenzioni e aiuta l'utente nell'applicazione degli obblighi legislativi. Intervenire in maniera regolare sui compressori, essiccatori e serbatoi può prevenire un guasto, abbattere i tempi di fermo produzione e può ridurre realisticamente il costo complessivo dell'impianto.
La nostra azienda gestisce costantemente sale compressori multimarca con ricambi originali, oltre a dirigere impianti Atlas Copco, . La corretta manutenzione è obbligatoria Dlgs 81/08 art 15; Dlgs 106/09 art 71.

 

2.1) NUOVA DIRETTIVA EUROPEA 2014/68/UE (PED)

Dal 17 Luglio 2014 è entrata in vigore la normativa riguardante i recipienti in pressione 2014/68/UE (PED), diventata obbligatoria dal 19 Luglio 2016. Si tratta di un aggiornamento della precedente 97/23/UE (PED), in cui variano degli aspetti che riguardano sopratutto i costruttori; si prevede una riclassificazione dei fluidi pericolosi: non è avvenuto nessun cambiamento sostanziale di contenuti per quanto riguarda i fluidi del gruppo 2 (aria compressa). La direttiva non ha portato cambiamenti nei requisiti basilari di sicurezza, il campo di attuazione rimane lo stesso, le tabelle di valutazione restano invariate, i certificati rilasciati dagli organismi di valutazione a norma della precedente normativa sono validi fino alla loro scadenza, quindi le attrezzature conformi alla 97/23 saranno conformi anche nella nuova normativa. La 2014/68/UE (PED), sarà recepita nel diritto Italiano solo dopo la pubblicazione di un Decreto di Recepimento, per il quale non ci sono ancora date certe. Successivamente sarà emanato il Decreto Legge Attuativo. Considerando che la PED del 97 è diventata attuativa dopo 7 anni, con Decreto Legge 329 del 2004, possiamo ipotizzare che per vedere la NUOVA PED in Italia dovremo rimanere ancora un po' in attesa.

3) DM 147/06 - ESSICCATORI FRIGORIFERI, NORME ANTINQUINAMENTO DA GAS FREON

Ultimo aggiornamento: 1 gennaio 2015. La nuova Regolamentazione 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra, annulla il Regolamento (CE) n. 842/2006. Il Regolamento entra in vigore il 9 giugno 2014 ed è stato applicato a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il Regolamento 842/2006 a decorrere dal 1° gennaio 2015 è abrogato. Principali novità e modifiche rispetto al regolamento che era in vigore precedentemente: Non sarà più la quantità di f-gas contenuta ad essere considerata, ma l'impatto ambientale misurato come tonnellate di CO2 equivalente GWP (global warming potential) del f-gas considerato per il quantitativo in tonnellate contenute nel circuito. Quindi se prima gli impianti con più di 3 kg di gas freon erano soggetti al controllo obbligatorio annuale, ora si parla di un quantitativo tale da produrre un equivalente di 5 tonnellate di CO2. A seguire la tabella di conversione gas per gas: tabella-3-sicurezza-controlli

Obbligo di registro impianto e apparecchiatura

Le apparecchiature fisse e mobile di refrigerazione devono essere controllate da personale specializzato (imprese o privati iscritti al “Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate” visualizzabile su: fgas.it ), come previsto dall'art. 13 del DPR 43/2012, con la frequenza nella tabella sopra citata.
Quali sono gli impianti interessati alla manutenzione periodica? Tutti gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, le apparecchiature fisse e mobile di refrigerazione, le pompe di calore fisse, le apparecchiature fisse di protezione antincendio, le celle frigorifere e autocarri-rimorchi refrigerati e i chiller (refrigeratore acqua), devono disporre di un "libretto di impianto" se la quantità del refrigerante è superiore o uguale al valore minimo segnalato sulla tabella precedente. Devono essere registrati sul sito dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale: ispra.it

Dove trovo i dati sul mio impianto senza libretto? Dalla targhetta posizionata lateralmente è possibile osservare: gas Rxxx peso x.xxkg Verificate sulla tabella superiore la periodicità della manutenzione.

Devo cambiare il mio impianto? No, devi solo adeguarti e far eseguire le verifiche periodiche da azienda certificata a norma CE 303/2008.

Devo cambiare il gas refrigerante? No, il cambio viene fatto solo in caso di impianto vuoto o grosso guasto: in ogni caso viene preventivamente concordato con l'installatore di fiducia, certificato secondo CE 303/2008.

Posso da solo verificare l'impianto? No, può farlo solo il personale con regolare patentino (PIF o PEF) impiegato in aziende registrate e certificate F-GAS.

Con quale cadenza devo verificare l’impianto? In funzione del peso e dal tipo di gas che leggete sull’etichetta (vedi tabella sopra).

Registrazione "Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti equivalente di 5 tonnellate di Co2 di gas fluorurati ad effetto serra, devono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto." La dichiarazione dovrà essere trasmessa ad ISPRA entro il 31 maggio di ogni anno, tramite il formato elettronico accessibile a questo link.

Chi deve eseguire la registrazione sul portale ISPRA? L'effettivo controllo sul funzionamento tecnico di un'apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:
  • libero accesso all'impianto, possibilità di sorvegliarne i componenti, il loro funzionamento e possibilità di concedere l’accesso a terzi;
  • controllo sul funzionamento e la gestione ordinaria (quando si prende la decisione di accensione e spegnimento);
  • il potere (compreso il potere finanziario) di decidere modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), modifiche delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e esecuzione di controlli (es:delle perdite) o riparazioni.
Il proprietario dell'impianto contenente gas fluorurati non è automaticamente l'operatore dell'apparecchiatura. Nelle applicazioni commerciali e industriali l'operatore è spesso una persona giuridica (di norma una società) che ha il compito di dare istruzioni ai dipendenti riguardo al funzionamento tecnico ordinario dell'apparecchiatura. Alcune volte, in particolare dove sono presenti grandi installazioni, vengono effettuati contratti con imprese di assistenza per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione o di riparazione: la scelta dell'operatore dipende dagli accordi contrattuali e pratici tra le parti. Anche se la proprietà non è un criterio per individuare "l'operatore", il DPR 43/2012 all'art 2, co.1 stabilisce che il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto è considerato operatore nel caso non abbia effettuato una delega ad una terza persona dandogli l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi. Quindi sulla base del DPR 43/2012, l'operatore può negli accordi contrattuali con imprese di assistenza esterne delegare tale funzione. Qualora abbiate aderito alla nostra proposta di manutenzione periodica, la registrazione può essere a noi delegata con un'integrazione del contratto e una apposita delega controfirmata per accettazione. In mancanza di questa delega non potremo effettuare alcuna registrazione. Se non avete aderito alla nostra proposta di manutenzione periodica degli essiccatori, quindi all'emissione del libretto di impianto, la registrazione potrà esserci delegata a fronte di un regolare contratto, i cui costi verranno aggiornati con l’onere della registrazione. Tutte le macchine da noi vendute sono complete di istruzioni uso e manutenzione (fascicolo rosso o grigio), quindi prima di richiederci il libretto di istruzioni vi consigliamo di verificare l'effettiva assenza nei vostri archivi. In caso non lo troviate, premunitevi del modello della macchina, anno e matricola: senza questi dati non saremo in grado di aiutarvi. Un duplicato dell'uso e manutenzione vi sarà inviato ed addebitato in economia considerando anche i tempi di ricerca negli archivi Atlas.

4) DL 152/2006 - SCARICO ACQUE REFLUE DEI COMPRESSORI

È proibito scaricare le condense oleose derivanti dalla compressione dell'aria con compressori lubrificati, in una rete fognaria. Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n°59 del 12.03.2010 è stata pubblicata la legge del 25 Feb 2010 N° 36 che apporta modifiche alla disciplina sanzionatoria degli scarichi delle acque reflue: è chiarita la sanzione penale prevista per il superamento dei limiti delle sostanze pericolose, tra le quali appunto l'olio minerale dei compressori. I limiti sono indicati nell'allegato 5 parte terza del DL 152 /2006. Ricordiamo che sono disponibili soluzioni che permettono di filtrare queste condense, senza correre il rischio di denunce per semplice superficialità: inquinare è un reato che è giustamente punito.

5) NORMA ISO 8573-1 - QUALITÀ DELL'ARIA COMPRESSA: STANDARD ISO PER LA FILTRAZIONE

Il suo compito è definire le classi di qualità per l’aria compressa industriale, per uso generale, non prendendo in esame la qualità dell’aria in uscita dal compressore. Il livello di qualità dell'aria compressa, per particolari applicazioni, deve essere basata sul valore risultante di molte misure eseguito in un determinato periodo di tempo ed in condizioni operative ben definite. Questa parte delle ISO non è applicabile all'aria respirabile ed all'uso medicale. tabella-4-sicurezza-controlli